PERCHÉ DOTARSI DI UN SISTEMA ISO 18001 L’art. 9, Legge n. 123/2007 introduce l’art. 25-septies nel D.Lgs. n. 231/2001, inserendo quindi il reato di «omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro», nell’ambito dei quali reati l’azienda è corresponsabile con la o le persone che hanno commesso il reato.
Per gli infortuni sul lavoro sono puniti penalmente non solo i legali rappresentanti delle società, o i loro delegati, ma anche e soprattutto le imprese stesse, alle quali possono essere applicate ingenti sanzioni pecuniarie ed interdittive. La possibilità per le società di non rispondere dell’illecito è strettamente connessa all’adozione di modelli di organizzazione e di gestione diretti alla prevenzione dei reati e all’adozione di appositi sistemi di vigilanza e di controllo sull’applicazione dei modelli stessi. Di fatto l’adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esonero alla sanzione, essendo l’unico strumento idoneo a dimostrare il rispetto di tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e a identificare le responsabilità ad ogni livello organizzativo, decisionale e gestionale interno all’azienda.
Le sanzioni possono variare da un minimo di 258.000 € ad un massimo di 1.549.000 €, sulla base degli indici patrimoniali dell’azienda oltre alla sanzione interdittiva in caso di condanna, per durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Con sanzione interdittiva si intende:
La risposta alla Legge 123/2007 è dotarsi di un Sistema di Gestione per la Sicurezza basato sulla norma ISO 18001 (Occupational Health and Safety Management System).
L’adozione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul lavoro e l’istituzione del relativo comitato di controllo e vigilanza hanno lo scopo di favorire:
L’adozione del sistema di gestione della sicurezza diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esonero alle sanzioni sopraccitate. Infatti all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 è stabilito che per i reati commessi da persone apicali, l’ente, ovvero l’azienda, non risponde se prova che: